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Minoranze linguistiche storiche: quale tutela a 20 anni dall’approvazione della legge 482/99

Roma, 14 Maggio, 2019 | 16:30

L'evento, a cura del Dipartimento, avrà luogo presso lo spazio seminariale dello stand PCM. Il Programma è in via di definizione. Sono trascorsi quasi venti anni dalla promulgazione della legge 482/99 che, come è noto, detta disposizioni per la tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio italiano. In questo lungo periodo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha dovuto affrontare innumerevoli aspetti connessi con l’erogazione dei finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 482/99. Di notevole ausilio è stato il contributo del Comitato tecnico consultivo per i problemi delle minoranze linguistiche storiche di cui all’art. 12 del d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 recante il Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato direttamente interessate, da esperti nominati dal Ministro degli affari regionali e le autonomie, se nominato, e da rappresentanti degli enti territoriali (Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ANCI, UPI), nonché da rappresentanti del CONFEMILI, quale Organizzazione rappresentativa delle minoranze linguistiche storiche. Un ruolo rilevante è stato rivestito anche dalle Regioni, le quali, ai sensi del comma 4, articolo 8 del d.P.R. 2 maggio 2001, hanno stipulato specifici protocolli d’intesa con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con i quali i due livelli di governo hanno assunto impegni finalizzati alla semplificazione dell’erogazione dei finanziamenti a favore degli enti destinatari, nonché del monitoraggio e del controllo, da parte delle Regioni, degli interventi realizzati. Nello spirito delle disposizioni contenute nella legge 482/99 si è proceduto all'individuazione di quattro macro aree nelle quali ricomprendere le attività finanziabili: Sportello linguistico, Attività culturali, Formazione e Toponomastica.

L’istituzione di “sportelli linguistici”, all'interno dei quali opera personale interprete altamente qualificato, è stata particolarmente privilegiata. La flessibilità di utilizzazione degli sportelli, da attivare negli enti locali nel cui territorio sono stanziate comunità parlanti le lingue minoritarie tutelate, ha reso possibile la realizzazione di innumerevoli iniziative al punto da poter riconoscere allo sportello la funzione di elemento trainante di tutti i progetti realizzati. Purtuttavia provengono dalle Comunità linguistiche istanze relative alla richiesta di valutazione di nuove modalità di interventi a favore delle minoranze tutelate. In tal senso, già nel corso dell’istruttoria relativa al riparto del Fondo per le minoranze linguistiche storiche del corrente esercizio, saranno valutate, nel rispetto dello spirito e delle disposizioni della legge 482/99, nuove proposte provenienti dal territorio.