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Giovanni Guzzetta

Giovanni Guzzetta

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Azione collettiva e standard di servizio

Fiera di Roma | Roma, 18 Maggio, 2010 | 15:00

  La disciplina dell’azione collettiva nei confronti della Pubblica amministrazione (d. lgs 198/2009) rappresenta il coronamento di uno sforzo riformatore che va sotto il nome di Riforma Brunetta.

Il motivo ispiratore di questa disciplina è quello di consentire ai cittadini di stimolare l’azione della PA sollecitandone l’efficienza e la coerenza con gli standards economico-qualitativi che essa stesa si è data, in coerenza con il ciclo della performance che, ai sensi del d lgs 150, dovrà guidarne il programma di azione e gli standards di qualità cui sono vincolate le PP AA. e i concessionari dei servizi pubblici.

Per questo l’azione collettiva non è stata concepita come un ulteriore strumento giudiziario per soddisfare (solo) un interesse particolare. Ciò per cui esistono già gli istituti del processo amministrativo (ivi compresa l’azione di risarcimento). Nell’azione collettiva l’idea è quella di affidare ai cittadini che l’attivano un ruolo sollecitatorio e ausiliario rispetto ad un’azione efficiente della PA, nell’interesse generale. La normativa prevede, infatti, che l’interesse individuale sia collegato ad un interesse a carattere esponenziale, “giuridicamente rilevante e omogeneo per una pluralita' di  utenti  e  consumatori” (per parafrasare l’art. 1 del d. lgs 198/2010).

Il modello è più quello di un’azione popolare nell’interesse della collettività, che quello dell’azione giudiziaria per la soddisfazione di un interesse particolare.

L’effetto vuole essere, dunque, prima di tutto di responsività più che di responsabilità giuridica dell’amministrazione. E’ questo il motivo per il quale la fase pre-contenziosa promossa con la diffida di cui all’art. 3 del d. lgs. 198/2009 ha una rilevanza strategica e mira a scongiurare l’esito giudiziario.

Solo in caso di manifesta inadeguatezza del rispetto degli standard, comprovata dall’incapacità dell’amministrazione di reagire alle sollecitazioni, anche a seguito della diffida, si apre la strada al ricorso, che, come è previsto è innanzitutto finalizzato, sempre in prospettiva sollecitatoria e ausiliaria, ad una pronunzia che ordini  “alla pubblica amministrazione o al concessionario di  porvi rimedio  entro  un  congruo  termine”  (art. 4 d. lgs 198/2009).

L’Italia, come tutte le grandi democrazie ha avviato da ormai un ventennio uno sforzo di trasformazione dell’azione dei pubblici poteri, orientato a realizzare un’amministrazione di servizio in collaborazione con i cittadini utenti.

La pubblica amministrazione, per funzionare, ha bisogno di essere trasparente e consentire così ai cittadini i svolgere quel ruolo di sollecitazione costruttiva e di ausilio informativo, che spinga gli operatori a migliorare le proprie prestazioni, vedendo contemporaneamente e pubblicamente riconosciuta anche la propria capacità e il proprio merito.

L’azione collettiva - che costituisce un istituto unico nel panorama comparato - rappresenta una sfida per realizzare questi obiettivi.

Il panel intende offrire un’occasione di dibattito e approfondimento per individuare le potenzialità e le criticità di tale innovativa riforma amministrativa.

La nuova "Carta dei doveri"

Fiera di Roma | Roma, 17 Maggio, 2010 | 15:00

La "Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche" raccoglierà in un unico provvedimento i diritti dei cittadini e i doveri delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, in modo da definire con chiarezza quali comportamenti l'amministrazione è obbligata a tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie attività e nell'erogazione dei servizi, con individuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato adempimento degli stessi obblighi. La legge delega è all'esame del Parlamento: il convegno propone un confronto su questo importante provvedimento.